Italia, Spagna, Unione europea, Commissione UE e FATF pubblicano elenchi differenti. Al 28 luglio 2026 i numeri sono 55, 24 oppure 18, 10, 26 e 3 più 22. Sono tutti corretti, ma non misurano la stessa cosa.
- 24 oppure 18. 10. 26. 3 più 22.
Non è un rebus e non si tratta necessariamente di errori. Sono i numeri delle principali liste utilizzate oggi in Italia, Spagna, Unione europea e a livello internazionale per individuare territori fiscalmente privilegiati, giurisdizioni non cooperative e Paesi ad alto rischio di riciclaggio.
Il problema è che non esiste una “blacklist” universale.
Ogni elenco ha finalità, criteri, date di aggiornamento ed effetti giuridici differenti. Per questo lo stesso Paese può essere considerato non cooperativo da un’autorità, pienamente collaborativo da un’altra e ad alto rischio soltanto per uno specifico settore.
Italia: 55 voci, ma non una blacklist generale
Il decreto ministeriale italiano del 4 maggio 1999 conteneva originariamente 59 Stati e territori. In seguito sono stati eliminati Cipro e Malta nel 2010, San Marino nel 2014 e la Svizzera con efficacia dal periodo d’imposta 2024. Il risultato è quindi di 55 voci nominali ancora presenti.
Definire queste 55 voci come “la blacklist italiana” senza ulteriori precisazioni sarebbe, tuttavia, fuorviante.
Il decreto del 1999 nacque principalmente per applicare la presunzione di residenza fiscale ai cittadini italiani trasferiti in Stati o territori fiscalmente privilegiati. La lista è oggi richiamata anche per l’applicazione dell’IVAFE nella misura del 4 per mille sui prodotti finanziari detenuti nei territori indicati.
Non rappresenta però l’intero sistema italiano di contrasto alla fiscalità privilegiata. La disciplina delle società controllate estere, dei dividendi e delle partecipazioni utilizza anche criteri sostanziali, come il livello effettivo o nominale di tassazione, il controllo della società estera e la presenza di un’attività economica reale.
Pertanto, 55 è un numero corretto soltanto se riferito alle voci ancora contenute nel decreto del 1999, non al numero assoluto dei “paradisi fiscali” riconosciuti dall’Italia. Le fonti ufficiali sono il D.M. 4 maggio 1999 e i successivi provvedimenti, compresa l’eliminazione della Svizzera.
Spagna: contemporaneamente 24, 18 e, in prospettiva, 19 voci
La situazione spagnola è ancora più complessa.
La lista approvata nel 2023 comprendeva 24 Paesi, territori o specifici regimi fiscali dannosi. Con l’Orden HAC/649/2026, entrata in vigore il 28 giugno 2026, la Spagna ha eliminato sei voci:
- Barbados;
- Dominica;
- Gibilterra;
- il regime “offshore business” di Samoa;
- Seychelles;
- Trinidad e Tobago.
La lista consolidata è quindi passata da 24 a 18 voci.
Tuttavia, per i tributi con un periodo d’imposta già in corso il 28 giugno 2026 continua ad applicarsi, fino alla conclusione di quel periodo, la precedente lista di 24 voci. La nuova lista di 18 si applica invece ai tributi senza periodo d’imposta maturati dal 28 giugno e ai periodi d’imposta iniziati da quella data.
A ciò si aggiunge la Federazione Russa, ma esclusivamente con riferimento al regime fiscale delle “international holding companies”. L’inclusione avrà efficacia soltanto dal 28 dicembre 2026, portando la nuova lista a 19 voci per i tributi e i periodi d’imposta interessati dalla nuova decorrenza.
Per una società con esercizio coincidente con l’anno solare, il quadro può quindi essere sintetizzato così:
- periodo d’imposta 2026: precedente lista di 24 voci;
- periodo d’imposta 2027: nuova lista di 19 voci, comprendente anche lo specifico regime russo.
Dire semplicemente che “la Spagna ha 18 Paesi in blacklist” è dunque incompleto. La corretta risposta dipende dal tributo, dalla data dell’operazione e dall’inizio del periodo d’imposta. Lo confermano il testo consolidato dell’Orden HFP/115/2023 e l’Orden HAC/649/2026.
Unione europea: 10 nella lista fiscale, 26 in quella antiriciclaggio
Al 28 luglio 2026, la lista dell’Unione europea delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali comprende 10 giurisdizioni:
Samoa americane, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Russia, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu e Vietnam.
Questa lista, aggiornata dal Consiglio il 17 febbraio 2026, valuta trasparenza fiscale, tassazione equa e applicazione degli standard internazionali contro l’erosione della base imponibile. Il prossimo aggiornamento è previsto nell’ottobre 2026. La situazione vigente è pubblicata dal Consiglio dell’Unione europea.
Accanto a essa esiste una lista completamente diversa: quella dei Paesi terzi con carenze strategiche nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questa seconda lista comprende 26 Paesi e impone agli operatori finanziari e agli altri soggetti obbligati controlli rafforzati sui rapporti e sulle operazioni che li coinvolgono. Non è una lista fiscale e non deve essere sommata o confusa con quella delle 10 giurisdizioni non cooperative. L’elenco aggiornato è pubblicato dalla Commissione europea.
A livello mondiale: 3 Paesi nella black list FATF e 22 nella grey list
La FATF, conosciuta in Italia come GAFI, non redige una lista di paradisi fiscali. Valuta invece le carenze dei sistemi nazionali di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Dal 19 giugno 2026 risultano:
- 3 giurisdizioni ad alto rischio, comunemente definite “black list”: Corea del Nord, Iran e Myanmar;
- 22 giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato, comunemente definite “grey list”.
Nella grey list sono entrate Bosnia-Erzegovina e Iraq, mentre Algeria e Namibia ne sono uscite. I dati sono contenuti nei documenti FATF sulle giurisdizioni soggette a una richiesta di intervento e su quelle sottoposte a monitoraggio rafforzato.
L’OCSE, invece, non pubblica oggi una blacklist fiscale mondiale unica. Utilizza peer review, valutazioni sullo scambio di informazioni, monitoraggio dei regimi fiscali preferenziali e controlli sui requisiti di sostanza economica. Su 132 giurisdizioni pienamente esaminate nel secondo ciclo relativo allo scambio di informazioni su richiesta, il 91% è stato giudicato “compliant” o “largely compliant”, il 6% “partially compliant” e il 3% “non-compliant”. Sono valutazioni tecniche, non una blacklist nel senso tradizionale. I risultati sono consultabili nel Global Forum dell’OCSE.
Il caso Panama dimostra il paradosso
Panama offre l’esempio più evidente.
Al 28 luglio 2026:
- compare nella lista italiana del 1999;
- compare nella blacklist fiscale dell’Unione europea;
- non compare nella lista spagnola delle giurisdizioni non cooperative;
- non compare nella lista antiriciclaggio dell’Unione europea;
- non compare né nella black list né nella grey list della FATF.
Bermuda, Isole Cayman e Jersey si trovano invece nelle liste nazionali italiana e spagnola, mentre l’Unione europea le considera cooperative e senza impegni fiscali ancora pendenti.
Il Vietnam presenta la situazione opposta: è nella lista fiscale europea, nella lista antiriciclaggio europea e nella grey list FATF, ma non compare nella lista spagnola né nel decreto italiano del 1999.
Queste divergenze non sono necessariamente il risultato di un errore. Dipendono dal fatto che alcune liste valutano la tassazione, altre la trasparenza, altre ancora lo scambio di informazioni, la presenza di regimi dannosi, la sostanza economica o l’efficacia del sistema antiriciclaggio.
Cambiano inoltre l’autorità che decide, l’ambito geografico sottoposto a valutazione, la data dell’aggiornamento e le conseguenze giuridiche dell’inserimento.
E le Isole Canarie?
Le Isole Canarie non costituiscono una giurisdizione estera o autonoma rispetto alla Spagna. Fanno parte dello Stato spagnolo e dell’Unione europea e non compaiono nelle liste fiscali o antiriciclaggio esaminate.
La Zona Speciale Canaria applica un’aliquota dell’imposta sulle società del 4%, ma esclusivamente nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge spagnola. L’aliquota non si applica indistintamente a tutti gli utili della società: riguarda la parte della base imponibile riferibile alle operazioni realizzate materialmente ed effettivamente nell’ambito della ZEC, entro i limiti e alle condizioni previste.
Sono richiesti autorizzazione, iscrizione nel registro ZEC, investimenti, creazione e mantenimento dell’occupazione, mezzi personali e materiali e svolgimento effettivo delle attività ammesse.
Gli articoli 42, 43 e 44 della Ley 19/1994 sul Régimen Económico y Fiscal de Canarias confermano sia l’aliquota del 4% sia il necessario collegamento con operazioni realmente svolte nelle Canarie.
Una bassa aliquota, da sola, non trasforma quindi un territorio in un paradiso fiscale. La distinzione decisiva è tra un incentivo territoriale regolato, controllato e subordinato alla presenza economica effettiva e una struttura artificiale utilizzata per occultare redditi o trasferire utili privi di sostanza economica.
Prima di trasferire la residenza, costituire una società o realizzare un investimento internazionale, non basta chiedere:
“Questo Paese è in blacklist?”
Le domande giuridicamente corrette sono:
“Quale lista? A quale data? Per quale imposta o operazione? È indicato l’intero Paese o soltanto uno specifico regime fiscale? E quali conseguenze produce nel caso concreto?”
Web News Isole Canarie
La fiscalità internazionale oltre le etichette.


